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Con la sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, del 29 agosto 2018, n. 39102, viene confermata la condanna di un CSE nel cui cantiere un estraneo ai lavori, entrato nell'area del cantiere stesso, era stato investito da un mezzo in retromarcia.

In dettaglio, i motivi di condanna sono:

  • mancata chiusura dell'area in cui si svolgevano le lavorazioni, che presentava un ampio varco lasciato aperto;
  • mancata previsione di appositi passaggi per i pedoni nella zona delle operazioni;
  • mancato funzionamento dell'allarme visivo ed acustico montato sulla pala caricatrice che, nelle sue ripetitive manovre, procedeva anche a retromarcia.

 Citando la sentenza:

La valutazione di tali circostanze ha consentito ai giudici di merito di individuare l'esistenza di un innegabile legame causale tra le violazioni riscontrate e l'evento mortale verificatosi che, con alto grado di probabilità logica, prossimo alta certezza, si sarebbe potuto evitare ove fossero state adottate tutte le cautele previste nel POS ed il ricorrente avesse esercitato la necessaria e doverosa vigilanza sull'osservanza di tali prescrizioni.