Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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La legge 145/2018, con la lettera d) del comma 445 dell'art. 1, ha fissato un aumento del 10% di tutte le sanzioni di cui alle violazioni penali ed amministrative di cui al D.Lgs. 81/08 e del 20% per altre tipologie di violazioni (lavoro nero, somministrazione di manodopera, distacco transanazionale, orario di lavoro). Pertanto, le sanzioni a carico del coordinatore sono così riformulate:

Art. 91, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;

Art. 92, co. 1, lett. a), b), c), e), f), e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;

Art. 92, co. 1, lett. d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro.

Quindi, in caso di adempimento alle prescrizioni, ciascuna sanzione "principale" a carico del coordinatore ammonta a 1.965,61 euro.

Le sanzioni a carico del datore di lavoro (non del coordinatore per la sicurezza, per il quale non sussiste tale previsione), vanno raddoppiate in caso di recidiva, ovvero qualora il datore di lavoro sia stato personalmente destinatario (quale datore di lavoro e non in quanto figura aziendale diversa), nella medesima azienda/impresa, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, nei tre anni precedenti. Per il calcolo dei tre anni fanno testo: la scadenza del termine per impugnare l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della Legge 689/81; il pagamento della sanzione per l'illecito; il passaggio in giudicato della sentenza. Ulteriore vincolo è che gli illeciti siano stati commessi nel triennio (ovvero non si applica se ingiunzione, pagamento o passaggio in giudicato ricadono nel triennio, ma l'illecito è stato commesso in epoca antecedente.

In allegato, l'estratto della legge 145/2018, che ha definito l'incremento; le circolari e note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia.