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Direttiva sulla privacy

Un datore di lavoro può utilizzare le attrezzature di lavoro per le quali è prevista esplicita formazione, da effettuare ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, senza aver seguito alcun corso?

La commissione per gli interpelli stabilisce che non lo può fare, anche se non gli possono essere applicate le sanzioni previste per la mancata formazione dei lavoratori.

Il quesito è sorto dall'analisi dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/08. Vi si legge, infatti "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati". Si potrebbe quindi ragionevolmente ritenere che il datore di lavoro sia escluso dall'obbligo di informazione, formazione ed addestramento.

Poichè, però, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012 - n. 53/CSR concerne l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e l'art. 69 del D.Lgs. 81/08, come modificato nel 2015, recita "e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso", il datore di lavoro deve seguire i medesimi percorsi formativi dei lavoratori se vuole utilizzare PLE, gru, carrelli elevatori/semoventi/sollevatori/industriali, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per cls.

Poichè manca il relativo riferimento nell'articolo 87 "Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso", non può essergli irrogata sanzione, "fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente".

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