Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Direttiva sulla privacy

Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha elaborato, nel 2011, una disanima della regolarità o meno della presenza di lavoratori autonomi in cantiere.

 

Obiettivo dichiarato del documento è quello di fornire indicazioni operative essenziali per la sicurezza degli impianti elettrici di piccoli cantieri ubicati all’interno di appartamenti dove vengono effettuati semplici manutenzioni o modeste ristrutturazioni con una potenza installata dell'ordine di pochi kW e fornitura monofase.

L'opuscolo (pubblicato nel mese di aprile 2011) tratta dello svolgimento dei lavori in quota e delle modalità per prevenire gli infortuni per caduta dall'alto nella convinzione che la prevenzione e la riduzione dei rischi deve riguardare soprattutto la capacità del lavoratore di saper gestire tutti i sistemi di prevenzione e protezione con competenza e professionalità. Si tratta quindi di un opuscolo con taglio operativo, ma con utili richiami alle disposizioni di legge e alle attività delle altre figure del cantiere.

 

Pubblicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il "Manuale illustrato per lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati". È un manuale pratico, illustrato, “rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati”.

Il 18 aprile 2012 è stato pubblicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro un documento tecnico, approvato dall’organismo del ministero del Lavoro, riguardante il sollevamento persone con attrezzature non previste da tale scopo. Si riferisce al punto 3.1.4 dell’allegato VI del D.Lgs 81/08 che recita: “Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo”. Le attrezzature da lavoro alle quali la guida si riferisce sono piattaforme, gabbie su gru e cestelli, non assemblate con la macchina di sollevamento ma sollevate dalla macchina stessa come parte del carico.