Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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Grazie al blog di Ugo Fonzar che lo ha linkato, siamo venuti a conoscenza di un documento prodotto dalla Struttura Vigilanza sui Luoghi di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine che suddivide per categorie e luoghi di lavoro i documenti che devono essere presenti presso il luogo di lavoro o possono essere conservati presso la sede aziendale. Incuriositi, abbiamo visitato i siti delle strutture di vigilanza delle altre Aziende Sanitarie, trovando che Pordenone e Trieste hanno pubblicato in pratica il medesimo documento.

Oltre all'interesse generale rivestito dal documento, lo stesso è rilevante in quanto distingue chiaramente tra documentazioni in capo all'impresa, al committente/responsabile dei lavori e al coordinatore per la sicurezza, consentendo quindi una chiara differenziazione di ruoli e responsabilità.

Interessante la precisazione che i documenti che possono essere conservati presso la sede aziendale (sia per impresa, che per committente/RDL e coordinatore) devono essere consegnati entro 24 ore dalla richiesta, formalizzando così una prassi in atto da qualche tempo, nonchè, per quanto attiene al coordinatore:

  • copia del fascicolo, attestazione dell'attività svolta in cantiere, riscontro su avvenuta verifica idoneità POS, documentazione riguardante cooperazione e coordinamento, possono non essere in cantiere ma conservati presso la sede del coordinatore;
  • il possesso dei requisiti professsionali del coordinatore (titoli ed aggiornamento) è oggetto di controllo.

Importante anche la distinzione fra documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale e attestati di formazione; mentre la documentazione va allegata al POS, gli attestati possono essere conservati presso la sede aziendale. Il che significa che gli attestati non devono essere allegati al POS e non devono quindi essere oggetto di controllo obbligato da parte del CSE.

Curioso il fatto che, tra i documenti in capo all'impresa, compaia il Piano di Sicurezza Sostitutivo, dal momento che con il D.Lgs. 50/2016 lo stesso è scomparso (lo prevedeva infatti il D.Lgs. 163/2006, abrogato dal D.Lgs. 50/2016), nel  D.Lgs. 81/08 non è presente tra i documenti a carico dell'impresa e nell'allegato XV del sono considerati solo i suoi contenuti minimi.