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La Cassazione Penale, su richiesta della Procura di Asti, ha annullato una sentenza del Tribunale di Asti che aveva mandato assolto "perchè il fatto non sussiste" un datore di lavoro un cui addetto si era infortunato cadendo da una scala a causa di un malore.

La valutazione della Suprema Corte è che la

responsabilità del datore di lavoro sussiste qualora sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, ed anche ove l’evento dannoso si verifichi a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art.2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore...con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo.

Nel caso specifico, il datore di lavoro, per la pulizia in altezza della parte esterna di una finestra di un ufficio postale, aveva "costretto" il lavoratore a svolgere le predette operazioni mediante l'utilizzo di una scala doppia, mancando altra idonea attrezzatura, nonchè per aver effettuato una valutazione dei rischi carente in relazione all'indicazione della tipologia di trabattelli o di scale da utilizzare in relazione alle caratteristiche del sito.