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Il 3 aprile u.s. INAIL ha pubblicato la circolare 13, con la quale, tra le altre, ha precisato i parametri della "Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro". Le imprecisioni nei commenti postati in rete (e non solo) stanno creando grossi dubbi fra imprese e professionisti in merito alle possibili conseguenze di un'infezione da Covid in azienda e/o in cantiere. Alla luce dei documenti ufficiali, le cose non sembrano, però, così tragiche (per quanto non siano, comunque, da prendere alla leggera, potendo attivare un'indagine infortunio).

Dalla lettura della Circolare e delle FAQ relative, pubblicate sul sito istituzionale di INAIL si coglie un indirizzo diverso, anche se non completamente liberatorio, rispetto alle ipotesi terrificanti avanzate da parte di qualche interprete, soprattutto a seguito dell'apertura di alcune indagini penali presso istituti sanitari e di cura.

A seguito dei disposti dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro [...] Inail ... assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

  1. La circolare definisce degli ambiti di presunzione semplice di origine professionale (ovvero, data la professione esercita, non c'è alcun dubbio che i lavoratori abbiano diritto a tutela INAIL), che sono:
    • gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico;
    • altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza (elenco indicativo e non esaustivo: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali -Rsa-, tassisti, ecc.).
  2. Nella medesima circolare sono indicati come soggetti a tutela (dopo valutazione) anche casi di più problematica correlazione all'attività lavorativa, stabilendo che:
    • ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale;
    • [...]infortunio in itinere [...] in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere;
  3. Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.).
  4. Vengono anche identificati ulteriori casi:
    • lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps (circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015) per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro: la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all’Inps;
    • lavoratori per i quali non spetta l’indennità di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è esclusa la segnalazione del caso per l’attribuzione della competenza all’Inps.
  5. In ogni caso:
    • gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail [...]
    • gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico [...]
    • gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.

Il primo punto difficilmente riguarda imprese dell'edilizia/genio civile e coordinatori per la sicurezza. Il quinto punto tranquillizza le imprese in merito all'aumento del premio in conseguenza dell'eventuale verificarsi di una infezione/quarantena per Covid, anche se il caricamento nei tassi medi di lavorazione può comportare un incremento generalizzato dei tassi per categoria.

Il secondo punto, i casi di dubbia attribuzione dell'infezione al contesto lavorativo, meritano una trattazione più specifica, essendo di possibile pertinenza del nostro settore e potendo causare, per la loro corretta attribuzione, indagini specifiche di INAIL o anche di ulteriori enti (ad es. Procura tramite ASL o INL).

Un caso potrebbe essere: contatto possibile e/o dimostrabile (per dati statistici aziendali, per anamnesi specifica del lavoratore - ad es. lavoratore sensibile non identificato come tale e quindi non tutelato -, per valutazione delle attività svolte, per assenza di formazione e/o protezioni, ecc.) , in occasione di lavoro (ovvero nell'ambiente di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative), con persona affetta da Covid e conseguente malattia e/o quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria. Nel caso di insorgenza della malattia, il certificato medico dovrà indicare le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate; il che, qualora sia possibile l'occasione di lavoro, porta all'attivazione della tutela INAIL. Ci si dovrà quindi chiedere: ho messo/chiesto che vengano messe in atto tutte le cautele e i provvedimenti richiesti dal Protocollo 14 marzo, non solo scrivendo il documento ma dando seguito a tutte le attività e/o i controlli conseguenti? E l'ho fatto sia nei confronti del personale interno, che di fornitori, ditte compresenti nel mio luogo di lavoro, visitatori (compreso il committente e/o suoi delegati), ospiti, ecc.? L'ho fatto in ingresso, durante l'attività, durante le pause, a fine attività, con le detersioni, disinfezioni e sanificazioni previste, in tutti i locali, postazioni di lavoro, postazioni di servizio, ecc. a disposizione di tutti i lavoratori?

In questa casistica potrebbe rientrare anche il contatto con persona che è venuta a contatto con persona affetta da Covid, e lo ha/non lo ha comunicato in azienda, con tutti i controlli/provvedimenti preliminari e conseguenti, e le eventuali responsabilità di informazione e formazione del caso.

Altro caso: contatto durante i percorsi casa/lavoro e viceversa, con persona affetta da Covid e conseguente malattia e/o quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria (e conseguente trattamento equivalente a infortunio in itinere). Il certificato medico dovrà documentare le medesime condizioni del caso precedente. Le condizioni "negative" potrebbero essere relative alla mancata indicazione in merito all'utilizzo di mezzi di trasporto personali (ed eventuale riconoscimento di indennità - attenzione alle procedure di autorizzazione, alle aree di sosta e transito); alle previsioni per utilizzo di mezzi di trasporto condivisi, se indispensabile; alle previsioni per utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, se ed in quanto le distanze non consentono l'impiego di mezzi propri/più sicuri; ecc.

Certamente possono sussistere altri casi, anche se sommariamente ritengo che possano essere ricondotte a questi due casi principali.