Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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La sentenza di Cassazione Penale, Sez. Fer., 07 novembre 2019, n. 45317, rubricata come "Caduta dall'alto", oltre a stabilire che

il CSE non può rispondere per la mancata predisposizione di cautele in un'opera non prevista nel contratto di appalto

dettaglia il principio secondo cui

il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato e solo laddove possa verificarsi un'interferenza fra le lavorazioni, cioè un contatto rischioso fra lavoratori appartenenti ad imprese diverse che operino nello stesso luogo di lavoro

escludendo che nell'area di rischio governata dal CSE, come definita dal PSC, siano compresi i rischi specifici propri dell'attività d'impresa.

 Pertanto, l'obbligo di sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato

non opera allorquando il pericolo inerisca al rischio specifico del datore di lavoro. In un simile caso l'intervento del C.S.E costituisce un'ingerenza nella gestione di lavori estranei alla sua sfera di competenza, comportando la presa in carico di rischi specifici dell'impresa esecutrice. Il che implica, ai sensi dell'art. 299 d.lgs. 81/2008, l'assunzione della posizione di garanzia propria del datore di lavoro.