Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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Con la sentenza 5893/2019 la Corte di Cassazione, per quanto il reato sia prescritto, conferma la colpa del CSE che accetta l'installazione su una struttura obliqua in legno di un parapetto destinato ad essere installato su una struttura piana in c.a., per quanto la soluzione fosse verificata, con calcolo specifico, da un ingegnere.

Il fatto che il CSE fosse un geometra, e non avesse quindi competenze specifiche in campo statico, e avesse richiesto nel PSC una verifica specifica da parte di tecnico abilitato, non ha valso come esimente da responsabilità.

... non prevede alcun esonero di responsabilità per il geometra, il quale accetti l'incarico di coordinatore per la sicurezza in cantieri che esigono competenze tecniche specifiche, di cui è eventualmente privo. A ciò si aggiunga che l'inserimento di un parapetto provvisorio in una struttura in cemento armato non si traduce in un'opera di progettazione, trattandosi piuttosto di un'operazione meramente esecutiva, da svolgere in ossequio alla scheda tecnica e della relative istruzioni...

a prescindere dalla verifica effettuata dall'ing. P.P. (e dal suo esatto contenuto), il coordinatore per la sicurezza non avrebbe dovuto inserire né consentire l'inserimento nei piani elaborati di parapetti inadeguati rispetto alle strutture in cemento armato o, quanto meno, avrebbe dovuto espressamente segnalare, nel piano, gli accorgimenti necessari a superare l'incompatibilità tra i parapetti...