Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Direttiva sulla privacy

Dal 1 gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 27/2018, sono state soppresse

A.A.S. n. 2 “Bassa friulana – Isontina” - A.A.S. n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” - A.S.U.I. di Trieste - A.S.U.I. di Udine.

Cambiano quindi gli indirizzi per l'invio della notifica preliminare e dei successivi (eventuali) aggiornamenti.

La sentenza di Cassazione Civile, Sez. Lav. 03 agosto 2017 n. 19435 tratta approfonditamente dell'attribuzione di responsabilità sulla base delle attività svolte e non della effettiva specifica formalizzazione.

Nelle attività di bonifica dei siti contaminati, oltre alla contaminazione del terreno e/o delle acque sotterranee, va prestata attenzione alla migrazione di sostanze volatili pericolose - in genere di origine organica (COV) - verso la superficie, che vanno adeguatamente individuate e gestite.
Le linee guida predisposte da ARPA Emilia Romagna affrontano dettagliatamente questo specifico tema.

Su INGENIO è stato pubblicato un articolo che, presumibilmente perchè "tagliato" per motivi editoriali, riporta una serie di imprecisioni, sulle quali, come coordinatori, ci sentiamo in dovere di intervenire.

Primo, il titolo: "Sicurezza in cantiere: chi può accedere e con quali titoli. La supremazia del Direttore dei Lavori". Il direttore dei lavori è figura certamente più diffusa del coordinatore per la sicurezza, ma è errato - ed anche controproducente - attribuirgli ruoli diretti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro "cantiere". Se noi consideriamo la figura del direttore dei lavori, essa non compare nel cosiddetto "Testo unico della Sicurezza", ovvero il D.Lgs. 81/08 e nelle norme sui lavori pubblici si parla di Ufficio della Direzione lavori, che comprende professionalità (non necessariamente persone) diverse, una delle quali è il coordinatore per la sicurezza.

La sentenza di Cassazione Penale, Sez. Fer., 07 novembre 2019, n. 45317, rubricata come "Caduta dall'alto", oltre a stabilire che

il CSE non può rispondere per la mancata predisposizione di cautele in un'opera non prevista nel contratto di appalto

dettaglia il principio secondo cui

il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato e solo laddove possa verificarsi un'interferenza fra le lavorazioni, cioè un contatto rischioso fra lavoratori appartenenti ad imprese diverse che operino nello stesso luogo di lavoro

escludendo che nell'area di rischio governata dal CSE, come definita dal PSC, siano compresi i rischi specifici propri dell'attività d'impresa.